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Il nostro sito è online. Chi lo aveva visitato in passato ricorderà che durante la campagna referendaria il colore predominante era il verde, simbolo della speranza. Ora siamo passati al bianco e al nero, simboleggianti l'equilibrio, ma anche la nostra volontà di non voler accettare compromessi.

Siamo ad un passo dal conseguimento dell'obiettivo, nulla ci impedirà di raggiungerlo.

 C.B.

 
Concluso l'iter parlamentare
Scritto da Administrator   
martedì 04 agosto 2009

"Alle 15.07 del 29 luglio 2009, il Senato ha approvato in seduta deliberante il Ddl che ha sancito il passaggio della Valmarecchia nella Regione Emilia Romagna. Il Comitato referendario ringrazia tutti coloro che hanno consentito il ritorno a casa del popolo della Valmarecchia.

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1552

  

SENATO DELLA REPUBBLICA  XVI legislaura

 

        Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 29 luglio 2009, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Pizzolante, Marchioni e Stracquadanio; Pini, Paolini e Raisi:

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione


 

Art. 1.

(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna)

    1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

    1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell’interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l’amministrazione che, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall’attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

    2. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.
    3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
    5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
    6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


IL PRESIDENTE  VIZZINI

 

Ultimo aggiornamento ( martedì 04 agosto 2009 )
 
Rivista Emilia Romagna
Scritto da Cristian Bernardi   
martedì 07 ottobre 2008

La regione Emilia Romagna ci ha dedicato un articolo completo e dettagliato. Merita di essere letto con molta attenzione. Lo potete trovare qui.

 

Ultimo aggiornamento ( venerdì 24 ottobre 2008 )
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